Gentile cliente,
la presente circolare intende fornirti un quadro completo in merito alla sospensione di alcuni versamenti che scadono nel corrente mese di dicembre 2020.Tali sospensioni sono state disposte dal legislatore a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e sono disciplinate dall’articolo 2 del DL 157/2020 (il cosiddetto “Ristori-quater“).
VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE
La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- all’IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).
Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.
Versamenti IVA
Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:
- il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
- il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).
VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE
Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:
- delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
- delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
- delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- dell’imposta sugli intrattenimenti.
Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi:
- all’imposta di registro;
- all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.
SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE
Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.
SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE, OVUNQUE LOCALIZZATI
Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
· hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
· nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:
- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;
- aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019.
Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.
Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”
La sospensione si applica anche ai soggetti che:
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:
- “zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
- “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.
Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019
La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.
EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
Vista e considerata l’articolazione della normativa in oggetto, si invita la clientela a valutare caso per caso la possibilità di sospendere i propri versamenti. Lo studio, come di consueto, rimane a disposizione per qualsiasi esigenza.
Saluti