A disposizione delle imprese italiane interessanti misure che sostengono la produzione e la fornitura di dispositivi medici (DM) e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
La massima agevolazione conseguibile ammonta a euro 800.000,00.
Per le imprese beneficiarie, che devono essere costituite in forma societaria, è previsto un mutuo agevolato al 75% delle spese ammissibili che deve essere restituito in 7 anni. Il finanziamento può trasformarsi a fondo perduto (fino al 100% del suo ammontare) a seconda della velocità con cui l’intervento viene implementato.
Cosa si intende per Dispositivi Medicali (DM)?
Riportiamo, di seguito, la definizione dell’ente finanziatore la misura:
“Strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, respiratori e attrezzature connesse. La “Nota Metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi Medici” da fornire con l’investimento presentato”.
Cosa si intende per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?
Riportiamo, di seguito, la definizione dell’ente finanziatore la misura:
“Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La “Nota metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi di Protezione individuale” da fornire con l’investimento presentato. I dispositivi prodotti devono assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla norme vigenti in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica“.
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